Sez. 1, Sentenza n. 8912 del 15/06/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150481 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
È ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dell'imputato avverso sentenza di condanna per la sola parte che concerne la concessione della sospensione condizionale della pena non richiesta dallo stesso, sempreché sussista un suo interesse concreto obiettivamente valutabile. (nella specie la Cassazione ha annullato senza rinvio eliminando la sospensione condizionale della pena concessa in ordine alla pena dell'ammenda inflitta per un reato per cui era consentita la oblazione). (Conf mass n 145283; (Conf mass n 131269; (contra mass n 147188).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)