Sez. 5, Sentenza n. 22 del 10/10/1980 Ud. (dep. 06/01/1981) Rv. 147188 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITA.*
La sospensione condizionale della pena puo essere concessa anche di ufficio nell'ambito di una motivata discrezionalita dopo che ne siano accertati i presupposti normativi. Consegue che, una volta applicata, non puo essere oggetto, da parte dell'imputato, ne di rinuncia ne di impugnazione, difettando un interesse giuridico che ne assicuri la proponibilita. (contra mass n 131269).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)