Sez. 3, Sentenza n. 10978 del 14/07/2003 (Rv. 565001 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Rapporti patrimoniali tra i coniugi - Definizione con convenzione matrimoniale accessoria alla sentenza di divorzio - Interpretazione della convenzione - Criteri utilizzabili - Criteri dettati per l'interpretazione dei contratti - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Qualora la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi sia avvenuta a mezzo di una convenzione accessoria alla sentenza di divorzio, l'interpretazione della convenzione è attività demandata al giudice di merito, (che utilizzerà i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.) e non sarà sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto di privilegiare, nell'interpretazione della convenzione accessoria, il criterio del comportamento complessivo delle parti, e la regola finale dettata dall'art. 1371 cod. civ., consistente nell'equo contemperamento degli interessi delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 06/03/1987 num. 74, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)