Sez. 5, Sentenza n. 14561 del 26/03/2026 Cc. (dep. 21/04/2026) Rv. 289886-01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Revoca dell'ordinanza di ammissione dei testimoni della difesa - Mancata motivazione sulla superfluità della prova - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Omessa immediata deduzione - Conseguenze - Sanatoria.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE
La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)