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Sez. 1, Sentenza n. 9051 del 03/11/1994 (Rv. 488359 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Irreversibile trasformazione del fondo con la realizzazione di opera diversa da quella programmata - Diritto alla retrocessione - Esclusione - Diritto all'equivalente o al risarcimento di quanto non più retrocedibile - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488359-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In tema di retrocessione di un bene espropriato per la mancata esecuzione nei termini dell'opera pubblica programmata, ai sensi dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, ove la restituzione effettiva del bene non risulti in concreto possibile per essere stato questo irreversibilmente utilizzato nella realizzazione di un'opera pubblica diversa da quella programmata con l'espropriazione, viene meno la possibilità di esercitare il diritto potestativo alla retrocessione, con la conseguenza che viene altresì meno anche il diritto ad ottenere l'equivalente o il risarcimento di quanto non più retrocedibile, in quanto, una volta eliminato il diritto potestativo alla retrocessione, resta altresì eliminato anche il diritto al risarcimento del danno per equivalente.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)