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Sez. U, Sentenza n. 870 del 06/02/1984 (Rv. 433068 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLE ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN ATTUAZIONE DI UN PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO, CON L'APPROVAZIONE DI SUCCESSIVA VARIANTE CHE INCIDE SULLA DESTINAZIONE DEI BENI ESPROPRIATI E NON UTILIZZATI LIBERANDOLI DA OGNI VINCOLO ESPROPRIATIVO.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433068-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLE ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN ATTUAZIONE DI UN PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO, CON L'APPROVAZIONE DI SUCCESSIVA VARIANTE CHE INCIDE SULLA DESTINAZIONE DEI BENI ESPROPRIATI E NON UTILIZZATI LIBERANDOLI DA OGNI VINCOLO ESPROPRIATIVO.*

Nelle espropriazioni disposte in attuazione di un piano regolatore particolareggiato, o di una sua variante, l'approvazione di una successiva variante, che incida sulla destinazione dei beni espropriati e non utilizzati, liberandoli da ogni vincolo espropriativo, o destinandoli ad una opera affatto diversa, fa venir meno, rispetto a tali beni, la specifica causa di interesse pubblico per la quale sono stati appresi, posto che la nuova variante comporta la revoca della precedente dichiarazione di pubblica utilità in ordine alle previsioni del piano sostituite o caducate. Ciò determina una situazione di giuridica inutilizzabilità degli immobili stessi, secondo la destinazione originariamente prevista e non attuata, la quale, a prescindere dalla circostanza che l'iniziale programma di sistemazione territoriale sia stato realizzato per altri immobili, integra un caso equivalente a quello della mancata esecuzione dell'opera pubblica (globalmente considerata) nei termini fissati con la dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto, è soggetta alla disciplina dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, che attribuisce al privato il diritto di ottenere la retrocessione del bene davanti al giudice ordinario, salva la facoltà della pubblica amministrazione di promuovere una nuova e diversa espropriazione in base alle mutate previsioni della variante. (nella specie, era stato espropriato un fabbricato in Roma, allo scopo di attuare la variante n. 23 "quater" del piano particolareggiato approvato con R.d. 6 agosto 1937, mediante la sua demolizione per l'ampliamento di corso rinascimento. Stante la mancata esecuzione di detta opera e la successiva approvazione della variante n. 23 "nona" di cui al d.P.R. 15 dicembre 1965 n. 1644, la quale escludeva quell'intervento viario e stabiliva la conservazione dell'immobile nella sua integrità, la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ravvisato un'ipotesi soggetta alla applicazione del citato art. 63). (V 2406/79, mass n 398709; (V 3509/78, mass n 393000; (V 239/77, mass n 383765; (V 836/65).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 62, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)