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Sez. 1, Sentenza n. 7665 del 18/08/1997 (Rv. 506834 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Impossibilità o mancata richiesta di retrocessione per i mutamenti strutturali apportati al bene - Diritto al risarcimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506834-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

La retrocessione è una "facoltà" riconosciuta all'espropriato nel presupposto dell'inutilizzazione del bene da parte della P.A., ma l'oggetto della retrocessione non va oltre quel che resta del bene espropriato; pertanto, quando la retrocessione non sia possibile a causa dei mutamenti apportati alla struttura del bene (nella specie, demolizione di una costruzione insistente sull'area espropriata), ovvero, a causa dei tali mutamenti, non sia stata richiesta, nessun risarcimento spetta all'espropriato per la perdita del bene, avendo l'indennità a suo tempo corrisposta già compensato l'acquisizione del bene in capo all'espropriante.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1965 num. 2359 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)