Sez. U, Sentenza n. 458 del 20/06/2000 (Rv. 537768 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Appello - Atto di riassunzione - Parte contumace - Notificazione - Presso il domicilio eletto in primo grado - Validità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Ai sensi dell'articolo 125 disp.att. cod.proc.civ., la notifica personale dell'atto di riassunzione del giudizio di appello alla parte rimasta contumace in tale grado non può avvenire presso il domicilio eletto, contestualmente al rilascio della procura, nel primo grado di giudizio; infatti, se la procura, con contestuale elezione di domicilio, è conferita solo per tale grado, l'elezione diviene inefficace (l'unica ipotesi di ultrattività essendo quella di cui all' articolo 330 cod.proc.civ. per la notificazione dell'impugnazione), se è conferita per tutti i gradi di giudizio, la mancata costituzione dimostra la sua sopravvenuta inefficacia (per rinuncia o revoca), la quale si estende, anche nei confronti dei terzi e in virtù del collegamento che lega i due negozi, alla contestuale elezione di domicilio.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)