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Sez. 2, Sentenza n. 319 del 03/02/1967 (Rv. 326159 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - PERDITA DELLE MARCHE ASSICURATIVE - PRIMA DELLA APPLICAZIONE SUL LIBRETTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326159-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - PERDITA DELLE MARCHE ASSICURATIVE - PRIMA DELLA APPLICAZIONE SUL LIBRETTO - EFFETTI.*

Nel caso di smarrimento delle Marche assicurative prima della loro applicazione sulla tessera dei lavoratori, il datore di lavoro, indipendentemente dall'esistenza o meno di sua colpa, e tenuto, per il riacquisto delle Marche stesse, a pagare anche i corrispondenti contributi integrativi. (Cfr. 322154 1178-64 1802-64 1802-63).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)