Sez. 2, Sentenza n. 319 del 03/02/1967 (Rv. 326159 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - PERDITA DELLE MARCHE ASSICURATIVE - PRIMA DELLA APPLICAZIONE SUL LIBRETTO - EFFETTI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - PERDITA DELLE MARCHE ASSICURATIVE - PRIMA DELLA APPLICAZIONE SUL LIBRETTO - EFFETTI.*
Nel caso di smarrimento delle Marche assicurative prima della loro applicazione sulla tessera dei lavoratori, il datore di lavoro, indipendentemente dall'esistenza o meno di sua colpa, e tenuto, per il riacquisto delle Marche stesse, a pagare anche i corrispondenti contributi integrativi. (Cfr. 322154 1178-64 1802-64 1802-63).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)