Sez. L, Sentenza n. 2582 del 19/04/1980 (Rv. 406325 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - FURTO, SMARRIMENTO O DISTRUZIONE - PRIMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ANNULLAMENTO SUL LIBRETTO - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - FURTO, SMARRIMENTO O DISTRUZIONE - PRIMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ANNULLAMENTO SUL LIBRETTO - EFFETTI.*
Il datore di lavoro il quale abbia subito il furto, lo smarrimento o la distruzione delle Marche assicurative prima che le stesse vengano applicate ed annullate sulle tessere dei dipendenti e obbligato non solo a riacquistare nuove Marche secondo il loro valore nominale, ma altresi a versare una seconda volta i corrispondenti contributi integrativi, in relazione a quanto dispone l'art 8 della legge 4 aprile 1952 n 218. (Conf 265/80, mass n 403654; (Conf 2604/69, mass n 342202; (Conf 319/67, mass n 326159).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)