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Sez. L, Sentenza n. 6403 del 28/10/1983 (Rv. 431136 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE - RIFERIMENTO AI MINIMI SALARIALI COLLETTIVI - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431136-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE - RIFERIMENTO AI MINIMI SALARIALI COLLETTIVI - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito, ai fini della Determinazione della retribuzione sufficiente, non è obbligato a servirsi come parametro dei minimi salariali collettivi, anche se essi rappresentano in più qualificato indice del mercato del lavoro, ma deve, nella sua decisione fornire una congrua motivazione, scevra da errori di diritto circa gli elementi alla cui stregua è stata ritenuta la adeguatezza di un determinato livello retributivo alla qualità e quantità del lavoro prestato. (V 1986/78, mass n 391350; (V 5167/77, mass n 388791; (V 3473/74, mass n 371976).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)