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Sez. L, Sentenza n. 3012 del 14/05/1985 (Rv. 440724 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PENSIONI AVENTI DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO - NORMATIVA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1985-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440724-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PENSIONI AVENTI DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO - NORMATIVA APPLICABILE.*

Ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la pensione d'Invalidità è revocata quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti di legge, i quali, per le pensioni aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160, restano - in base al secondo comma dell'art. 24 di tale legge - quelli originariamente fissati dal primo comma del citato art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939 (nel testo, cioè, anteriore a quello sostituito dal primo comma dell'art. 24 della legge n. 160 del 1975) con la modifica (riduzione della capacità di guadagno a meno della metà anche per gli operai) derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971. (Conf 1884/81, mass n 412570, prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)