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Sez. L, Sentenza n. 1884 del 02/04/1981 (Rv. 412570 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PENSIONI AVENTI DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DELLO STATO FISIOPSICHICO - RIFERIMENTO ALLE INFERMITA DEL MOMENTO DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE - INSUFFICIENZA - ALLE INFERMITA SOPRAVVENUTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412570-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PENSIONI AVENTI DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DELLO STATO FISIOPSICHICO - RIFERIMENTO ALLE INFERMITA DEL MOMENTO DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE - INSUFFICIENZA - ALLE INFERMITA SOPRAVVENUTE - NECESSITA.*

Ai sensi dell'art 10, ultimo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636, la pensione d'invalidita e revocata quando la capacita di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti di legge, i quali, per le pensioni aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n 160, restano - in base al secondo comma dell'art 24 di tale legge - quelli originariamente fissati dal primo comma del citato art 10 del RDL n 636 del 1939 (nel testo, cioe, anteriore a quello sostituito dal primo comma dell'art 24 della legge n 160 del 1975) con la modifica (riduzione della capacita di guadagno a meno della meta anche per gli operai) derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971. Nella valutazione dello stato fisiopsichico dell'assicurato e, peraltro, necessario considerare non solo le infermita in base alle quali venne concessa la pensione, ma anche quelle sopravvenute, raffrontando le condizioni del soggetto al momento della concessione della pensione a quelle esistenti al momento della revoca. (V 4914/77, mass n 388515; (V 3851/74, mass n 372388).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)