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Sez. L, Sentenza n. 3652 del 11/04/1987 (Rv. 452586 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ EX ART. 10 R.D. LEGGE N. 639 DEL 1936 - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA AL MOMENTO DELLA REVOCA DI UNA INVALIDITÀ PENSIONABILE, CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA LEGALE ALLORA VIGENTE - PENSIONI AVENTI DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - LIMITE D'INVALIDITÀ PENSIONABILE DA CONSIDERARE AI FINI DELL'EVENTUALE REVOCA DELLA PENSIONE - INDIVIDUAZIONE EX ART. 10 DEL R.D. LEGGE N. 636 DEL 1939 NEL TESTO ORIGINARIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452586-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ EX ART. 10 R.D. LEGGE N. 639 DEL 1936 - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA AL MOMENTO DELLA REVOCA DI UNA INVALIDITÀ PENSIONABILE, CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA LEGALE ALLORA VIGENTE - PENSIONI AVENTI DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - LIMITE D'INVALIDITÀ PENSIONABILE DA CONSIDERARE AI FINI DELL'EVENTUALE REVOCA DELLA PENSIONE - INDIVIDUAZIONE EX ART. 10 DEL R.D. LEGGE N. 636 DEL 1939 NEL TESTO ORIGINARIO - NECESSITÀ.*

Ai fini della legittimità della revoca della pensione di Invalidità ex art. 10 R.d. legge 14 aprile 1939 n. 636, senza che sia necessario il riscontro di una divergenza: tra lo status quo e lo "status quo ante", occorre accertare l'esistenza o meno al momento della revoca, di una Invalidità pensionabile - sia nel caso in cui la pensione sia stata attribuita con sentenza che nel caso in cui essa sia stata concessa in Sede amministrativa - con riferimento alla soglia legale di Invalidità vigente all'epoca dell'ammissione al pensionamento e della decorrenza della pensione e non già con riferimento alla soglia in vigore al tempo in cui è stato adottato il provvedimento di revoca. Pertanto, con riguardo alla revoca di pensione concessa con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160 (il cui art. 24 ha richiesto per l'Invalidità pensionabile una riduzione a meno di un terzo della capacità di guadagno), il superamento della soglia invalidante in Sede di revoca va accertato con riferimento alla riduzione a meno della metà, originariamente richiesta dall'art. 10 del su citato d.l.. (Conf 3929/85, mass n 441500, sulla seconda parte; (Conf 3579/85, mass n 441187; (Conf 3012/85, mass n 440724).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)