Sez. 1, Sentenza n. 4203 del 23/03/2001 (Rv. 545092 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Decesso della parte costituita - Dichiarazione resa dal procuratore in udienza - Conseguenze - Decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio - Dal giorno della dichiarazione resa in udienza - Configurabilità - Dal giorno della effettiva conoscenza dell'evento da parte degli eredi - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Nell'ipotesi di evento interruttivo (morte o perdita della capacità) relativo alla parte costituita a mezzo di procuratore, e dichiarato da quest'ultimo in udienza, il disposto degli artt. 300 comma primo e secondo, e 305 cod. proc. civ., in tema di decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, va interpretato non già in funzione della conoscenza effettiva - o soltanto legale - che gli eredi (o gli altri soggetti legittimati alla prosecuzione del giudizio) abbiano di tale evento, bensì nel senso che, in ogni caso, detto termine decorre automaticamente dal giorno in cui il procuratore costituito per la parte deceduta abbia dichiarato in udienza (o notificato alle altre parti) il verificarsi dell'evento interruttivo. (Cfr. Corte cost. ord. 24 maggio 2000, n. 151, dichiarativa della manifesta infondatezza, "in parte qua", della questione di costituzionalità degli artt. 300, 305 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)