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Sez. 3, Sentenza n. 1487 del 14/06/1982 Cc. (dep. 08/09/1982) Rv. 155030 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ATTIVITÀ IMPEDITIVA DEL PROTRARSI DI UNA VIOLAZIONE EDILIZIA - POTERI AMMINISTRATIVI E POTERI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COORDINAMENTO - NECESSITÀ - RATIO - POTERI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155030-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ATTIVITÀ IMPEDITIVA DEL PROTRARSI DI UNA VIOLAZIONE EDILIZIA - POTERI AMMINISTRATIVI E POTERI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COORDINAMENTO - NECESSITÀ - RATIO - POTERI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIMITI.*

In tema di provvedimenti cautelativi, emessi ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen., è necessario ricordare che i poteri amministrativi e quelli di polizia giudiziaria incidono sulle medesime situazioni di fatto e che il coordinamento tra tali poteri va trovato nella tipicità degli Atti previsti dall'ordinamento e nel relativo regime normativo, in vista delle specifiche funzioni per cui tali poteri furono attributi. Ne deriva, pertanto, che in tema di edilizia abusiva e di sospensione dei lavori il giudice dovrà limitare la propria attività impeditiva, esercitata ai sensi dell'art. 219 citato, alle forme di coazione, reale o personale, autorizzate dall'ordinamento penale per il raggiungimento dei fini suoi propri. (Conf mass n 150575; (V mass n 148183).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)