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Sez. 6, Sentenza n. 3503 del 20/12/1982 Cc. (dep. 01/03/1983) Rv. 157730 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL MAGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 219 C.P.P. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157730-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL MAGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 219 C.P.P. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

I provvedimenti presi a norma delle Disposizioni del codice di procedura penale e miranti a preservare la conservazione di un bene giuridico al fine di rendere attuabile la potestà punitiva, in quanto limitativi della sfera giuridica di un soggetto sono sottoposti al principio della tipicità. Pertanto l'attività di prevenzione della polizia giudiziaria non può essere esercitata che nell'ambito degli schemi legali previsti. (in applicazione di detto principio la Cassazione ha escluso che alla inadempienza dell'ordine dato dal giudice civile a un coniuge, di consegnare il figlio minore all'altro coniuge, potesse supplirsi da parte del pretore penale con l'ordine di prelevamento del minore impartito alla P.G., ai sensi dell'art. 219 C.P.P.). (V mass n 150575; (V mass n 150576; (V mass n 150579; (V mass n 155030; (Conf mass n 150574; (Conf mass n 155267; (Conf mass n 154890; (Conf mass n 152202).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)