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Sez. 6, Sentenza n. 3503 del 20/12/1982 Cc. (dep. 01/03/1983) Rv. 157731 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - INADEMPIMENTO - ORDINE SOSTITUTIVO DEL GIUDICE PENALE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157731-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - INADEMPIMENTO - ORDINE SOSTITUTIVO DEL GIUDICE PENALE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'intervento del giudice penale diretto a sostituire alla inosservanza dell'ordine di consegna di un minore un atto coercitivo ad opera della polizia giudiziaria, determina una inammissibile confusione tra il concetto di esecuzione dei provvedimenti del giudice penale ed esecuzione forzata in Sede civile, promovibile solo ad iniziativa del privato esecutante. (V mass n 150575; (V mass n 150576; (V mass n 150579; (V mass n 155030; (Conf mass n 155267 e cit. Ivi; (Conf mass n 154890; (Conf mass n 152202; (Conf mass n 150574).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)