Sez. 3, Sentenza n. 5973 del 23/04/2001 (Rv. 546258 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO | Confessione giudiziale resa dal responsabile di un sinistro stradale - Efficacia probatoria di piena prova solo nei confronti del confitente - Sussistenza - Valutazione alla stregua dei criteri dell'art.2733 cod. civ. rispetto all'assicuratore, litisconsorte nel giudizio - Necessità.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO
La confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti. Pertanto, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, cod. civ.; né maggiore efficacia probatoria può derivare dal fatto che si sia in presenza di un litisconsorzio facoltativo, dato che, in tale ipotesi, è ancora più netta la distinzione tra le posizioni giuridiche del litisconsorte e del confitente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)