Sez. 5, Sentenza n. 16129 del 30/01/2002 Cc. (dep. 02/05/2002) Rv. 221907 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Condanna per reati in relazione ai quali la estradizione fu concessa - Conseguente revoca della sospensione condizionale della pena e dell'indulto relativi a reati precedentemente commessi per i quali la estradizione non fu concessa - Possibilità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, qualora, a seguito di estradizione concessa dallo stato estero, il soggetto estradato sia stato giudicato e condannato in Italia, detta condanna non può comportare la revoca di benefici (nella specie sospensione condizionale della pena e indulto) a suo tempo concessi in relazione a condanne inflitte per reati per i quali l'estradizione non sia stata concessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 661, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 341, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 341, Cod. Pen. art. 13, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 13, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)