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Sez. U, Sentenza n. 3397 del 20/10/1975 (Rv. 377540 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE N 804 DEL 1971 - CONTROVERSIE DI NATURA CONTRATTUALE - GIURISDIZIONE ALTERNATIVA DEL GIUDICE DELLO STATO IN CUI LA PRESTAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO DEVE ESSERE ESEGUITA E DAL GIUDICE DEL DOMICILIO - VENDITA DI UN MACCHINARIO DA PARTE DI UNA IMPRESA TEDESCA AD UNA IMPRESA ITALIANA - IMPEGNO DELLA VENDITRICE DI PROVVEDERE AL MONTAGGIO NELLO STABILIMENTO DELLA COMPRATRICE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377540-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE N 804 DEL 1971 - CONTROVERSIE DI NATURA CONTRATTUALE - GIURISDIZIONE ALTERNATIVA DEL GIUDICE DELLO STATO IN CUI LA PRESTAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO DEVE ESSERE ESEGUITA E DAL GIUDICE DEL DOMICILIO - VENDITA DI UN MACCHINARIO DA PARTE DI UNA IMPRESA TEDESCA AD UNA IMPRESA ITALIANA - IMPEGNO DELLA VENDITRICE DI PROVVEDERE AL MONTAGGIO NELLO STABILIMENTO DELLA COMPRATRICE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*

Gli artt 2, 3 e 5 n 1 della convenzione di Bruxelles, sulla Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, sottoscritta dagli stati membri della comunita europea il 27 settembre 1968 e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n 804, consentono, per le controversie di natura contrattuale, che una persona, domiciliata in uno degli stati contraenti, possa essere convenuta, oltre che dinanzi all'autorita giudiziaria di detto stato, anche innanzi al giudice del Paese in cui la prestazione dedotta in giudizio deve essere eseguita. Sulla base di tali clausole, pertanto, nell'ipotesi di vendita di un'apparecchiatura industriale da spedirsi da un'impresa domiciliata in Germania ad un'impresa domiciliata in Italia, deve ritenersi che la controversia avente ad oggetto la risoluzione di tale contratto puo essere ritualmente istaurata dinanzi al giudice italiano, nel caso in cui l'impresa venditrice, convenuta in giudizio, si sia impegnata, sia pur dietro compenso da computarsi a parte, ad eseguire il montaggio della macchina nello stabilimento dell'acquirente. In tal caso, infatti, il luogo di esecuzione del contratto, per quanto attiene alla consegna della cosa venduta, deve essere individuato nel luogo in cui tale attivita ulteriore deve essere eseguita e non in quello in cui la macchina e rimessa al vettore per la spedizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 2, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 3, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)