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Sez. 4, Sentenza n. 4123 del 10/12/2008 Ud. (dep. 28/01/2009) Rv. 242480 - 01

LAVORO - IN GENERE | Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Posizioni di garanzia - Obblighi di protezione e di controllo - Delega - Limiti.
Stato
decisa il 2008-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242480-01

LAVORO - IN GENERE

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008 il datore di lavoro non può delegare, neanche nell'ambito d'imprese di grandi dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)