Sez. F, Sentenza n. 32357 del 12/08/2010 Ud. (dep. 26/08/2010) Rv. 247996 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Trasferimento di responsabilità del datore di lavoro - Esclusione - Ragione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8 com. 10, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)