Sez. 4, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud. (dep. 20/08/2010) Rv. 248555 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Responsabilità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8 com. 10, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31 com. 5, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)