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Sez. 6, Sentenza n. 3245 del 13/10/1999 Cc. (dep. 01/02/2000) Rv. 216627 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Sopravvenuta inefficacia per ragioni di carattere formale - Reiterabilità della misura in ogni caso - Sussistenza - Reiterabilità nel solo caso di inefficacia per omesso interrogatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216627-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE

È sempre reiterabile la misura cautelare nei casi in cui la stessa sia divenuta inefficace per motivi di ordine esclusivamente formale. L'ammissibilità, in tali casi, di una nuova ordinanza custodiale trova il suo fondamento nella più esatta e reale portata del principio generale del "ne bis in idem", alla luce del quale la misura finisce per essere non reiterabile solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che siano già stati ritenuti insussistenti o insufficienti, e non già quando tali elementi non siano stati mai valutati. A tal riguardo, non spiega alcuna rilevanza ostativa la circostanza che il legislatore abbia previsto la reiterabilità della misura solo nell'ipotesi di perdita di efficacia della misura per omesso interrogatorio nel termine di cui all'art. 302 c.p.p. (Nella specie trattavasi di misura reiterata a seguito di scarcerazione per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)