Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 04/06/2013 Ud. (dep. 11/07/2013) Rv. 255876 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestore di rifiuti - Conferimento a terzi non autorizzati - Produttore del rifiuto - Responsabilità concorsuale - Configurabilità - Condizione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del produttore dei rifiuti che aveva fatto colpevole affidamento sulle sole rassicurazioni verbali del trasportatore di avere regolare autorizzazione allo svolgimento dell'attività).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 188, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)