Sez. 3, Sentenza n. 18038 del 27/03/2007 Ud. (dep. 11/05/2007) Rv. 236499 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Gestore non autorizzato o con autorizzazione non idonea - Produttore del rifiuto - Responsabilità ex art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)