Sez. 3, Sentenza n. 21588 del 01/04/2004 Ud. (dep. 06/05/2004) Rv. 228798 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Detentore di rifiuti speciali - Consegna di rifiuti a terzi autorizzati - Obbligo di verificare la sussistenza dell'autorizzazione - Sussistenza - Violazione - Responsabilità a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'art. 51 comma primo D.Lgs. n.22 del 1997 - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il detentore di rifiuti speciali non pericolosi (nella specie elettrodomestici usati, ceduti dai clienti in occasione della vendita e consegna di nuovi) qualora non provveda ad affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, può, ex art. 10 del D.Lgs. 22 del 1997, delegare tale servizio ad altri soggetti privati affinché lo svolgano per suo conto, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero; qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, della contravvenzione di cui all'art. 51 comma primo del D.Lgs. n. 22 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)