Sez. 5, Sentenza n. 1341 del 30/10/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289312-01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto - Nozione - Elemento soggettivo - Esclusione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale, non rilevando la diversità dell'elemento soggettivo che sorregge la realizzazione dei reati contestati nei diversi procedimenti. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la violazione del divieto di "bis in idem" in relazione alla condanna per il delitto di lesioni personali, la cui condotta materiale era già stata valutata ai fini della condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia).
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)