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Sez. 6, Sentenza n. 32057 del 03/07/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288633-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto storico nella sua dimensione empirica - Necessità - Diversità della qualificazione giuridica - Rilevanza - Esclusione - Acquisizione di nuovi elementi probatori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288633-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" opera allorché i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizio assolutorio già espresso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la preclusione processuale in ragione del giudicato assolutorio intervenuto per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto a una successiva condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, fondata sulle medesime condotte materiali).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)