Sez. 1, Sentenza n. 41867 del 26/06/2024 Ud. (dep. 13/11/2024) Rv. 287251-01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto - Nozione - Elementi identificativi - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che, non sussistendo l'"idem factum", non avesse violato il divieto di "bis in idem" la condanna per il delitto di omicidio dei soggetti già riconosciuti, con sentenza definitiva, responsabili del delitto di tentato omicidio della medesima persona offesa, deceduta dopo essere rimasta per un lungo periodo di tempo in stato di coma vegetativo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)