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Sez. L, Sentenza n. 816 del 09/02/1989 (Rv. 461837 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - DISCIPLINA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461837-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - DISCIPLINA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO.*

L'interpretazione della disciplina negoziale di regimi privati di previdenza, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, essendo peraltro insufficiente la proposizione, sotto tali profili, di censure che si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione opposta a quella offerta dal detto giudice. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, interpretando la disciplina del trattamento pensionistico integrativo aziendale dei dipendenti della cassa di risparmio di Livorno, ed in particolare l'art. 19 del regolamento del 1973, aveva ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore del sistema del punto unico di contingenza, detto trattamento dovesse essere corrisposto calcolando il punto unico di scala mobile non nella misura intera ma nella percentuale del settantacinque per cento). (V 6815/87, mass n 455015; (V 7339/86, mass n 449398; (V 589/86, mass n 444162).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)