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Sez. L, Sentenza n. 6815 del 08/08/1987 (Rv. 455015 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI DISCIPLINA CONTRATTUALE O REGOLAMENTARE DI REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI ERRORES IN IUDICANDO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVE AD ACCORDO SUL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO IN TEMA DI APPLICABILITÀ DEL PUNTO UNICO DI SCALA MOBILE.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455015-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI DISCIPLINA CONTRATTUALE O REGOLAMENTARE DI REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI ERRORES IN IUDICANDO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVE AD ACCORDO SUL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO IN TEMA DI APPLICABILITÀ DEL PUNTO UNICO DI SCALA MOBILE.*

In Sede di legittimità non sono deducibili errores in iudicando concernenti l'applicazione della disciplina negoziale (contrattuale o mediante regolamento aziendale) di regimi privati di previdenza, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile, nella Sede predetta, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte, censurandola sotto entrambi i profili suindicati, ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, interpretando l'accordo del 13 marzo 1973 sulla disciplina del trattamento di previdenza aziendale per i dipendenti della cassa di risparmio di Livorno, aveva ritenuto che al trattamento pensionistico aziendale dei dipendenti dell'istituto di credito il punto unico di scala mobile fosse applicabile non nella misura intera ma nella percentuale del settantacinque per cento, prevista al fine di commisurare il trattamento pensionistico-base all'ultima retribuzione pensionabile). (V 7339/86, mass n 449398; (V 3852/86, mass n 446692; (V 1314/86, mass n 444753; (V 589/86, mass n 444162).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)