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Sez. L, Sentenza n. 7339 del 10/12/1986 (Rv. 449398 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - REGOLAMENTO DI UN FONDO AZIENDALE D'INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL FONDO PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449398-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - REGOLAMENTO DI UN FONDO AZIENDALE D'INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL FONDO PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA.*

L'interpretazione del regolamento di un fondo aziendale di integrazione delle pensioni è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficienza od illogica motivazione. (nella specie la S.C. ha cassato l'interpretazione data dal giudice del merito all'art. 17 del regolamento del fondo di integrazione delle pensioni per il personale della cassa di risparmio di Ferrara, interpretazione secondo cui ai fini dell'adeguamento del trattamento di quiescenza doveva essere computato al 100% l'aumento dei punti di contingenza, calcolati in cifra fissa dopo la legge n. 91 del 1977 per il personale di servizio, mentre la comune intenzione delle parti mostrava che al pensionato era garantita soltanto il 75% della retribuzione percepita al momento del pensionamento e quindi in tale misura, e non già per l'intero, doveva essere computato l'aumento dei punti di contingenza). (Conf 3852/86, mass n 446692).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 31/03/1977 num. 91 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)