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Sez. U, Sentenza n. 23645 del 21/12/2004 (Rv. 578365 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Servizi pubblici - Contratto di somministrazione di energia elettrica - Quote prezzo - Restituzione agli utenti - Controversia relativa - Instaurata nel vigore dell'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, e succ. modif., inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, di illegittimità costituzionale parziale - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578365-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se essa si avvale di tale facoltà, il cui esercizio, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo. Pertanto, in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, qualora l'utente contesti l'indebita riscossione, da parte dell'ENEL, di somme di danaro a titolo di maggiorazione della tariffa base - cosiddetta "quota prezzo" - in epoca successiva alla data di esaurimento degli effetti del provvedimento del CIP n. 32 del 1986, che aveva autorizzato l'applicazione di tale maggiorazione, la relativa controversia - non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi in cui, alla stregua del testo del citato art. 33 risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, può ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, avendo tale controversia ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, in quanto l'utente mette in discussione il rapporto di utenza e le posizioni giuridiche ad esso correlate, contestando la pretesa del gestore del servizio alla percezione di prestazioni pecuniarie supplementari per il servizio erogato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)