Sez. U, Sentenza n. 384 del 01/06/2000 (Rv. 537094 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Contratto di somministrazione di energia elettrica - Controversia relativa al diritto dell'ente fornitore di pretendere la cosiddetta quota prezzo fissata dal CIP - A.G.O. - Devoluzione - Condizioni alle quali è sottoposto il potere del giudice ordinario in tema di disapplicazione di atti amministrativi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, qualora l'utente contesti il diritto dell'ente fornitore di pretendere una prestazione pecuniaria (nella specie, la cosiddetta quota prezzo prevista dal provvedimento C.I.P. n. 32 del 1986), la relativa controversia, avendo ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, potendo il suddetto giudice verificare incidentalmente la legittimità e l'attitudine a produrre effetti dei provvedimenti amministrativi in tema di tariffe venuti ad inserirsi nel contratto ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., poiché in tal caso oggetto della controversia è l'accertamento non già della illegittimità o meno di un atto amministrativo, ma della illiceità di un comportamento, tenuto dall'ente in asserita carenza di potere, lesivo del diritto soggettivo dell'utente a non essere sottoposto ad imposizione se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, mentre la questione relativa alle condizioni cui è sottoposto il potere del giudice ordinario in tema di disapplicazione degli atti amministrativi attiene ai modi di esercizio della "potestas iudicandi", e, quindi, al merito, e non alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)