Sez. 5, Sentenza n. 2266 del 03/02/2014 (Rv. 629438 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Alienazione dell'immobile nel quinquennio - Acquisto entro l'anno di altro immobile da adibirsi ad abitazione principale del contribuente - Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - il quale prevede che il contribuente che non voglia perdere il diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", ed abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, deve procedere, entro un anno dall'alienazione, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale - le situazioni di mero fatto contrastanti con gli atti dello stato civile non hanno alcun rilievo, dovendo farsi esclusivo riferimento alla residenza anagrafica.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)