Sez. U, Sentenza n. 2990 del 03/05/1986 (Rv. 446000 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - DOMANDA DI UN DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DI CORRESPONSIONE DI UNA RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - DOMANDA DI UN DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DI CORRESPONSIONE DI UNA RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La domanda, con la quale un dipendente dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, in servizio, chieda la condanna della amministrazione medesima alla corresponsione di una rendita per infortunio sul lavoro (art. 127 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che esula dalla materia pensionistica affidata alla giurisdizione della Corte dei conti, e si sottrae altresì alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego, investendo prestazioni che formano oggetto di un rapporto assicurativo distinto dal rapporto d'impiego (nonostante l'assunzione della qualità di assicuratore da parte dello stesso datore di lavoro). (V 320/83, mass n 425121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)