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Sez. U, Sentenza n. 8059 del 08/08/1990 (Rv. 468715 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE PERDUTA - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE PER LA CORRESPONSIONE DI RENDITA PER INVALIDITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468715-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE PERDUTA - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE PER LA CORRESPONSIONE DI RENDITA PER INVALIDITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

La controversia promossa da un dipendente dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, per conseguire dall'amministrazione medesima, nella sua qualità di gestrice dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art. 127 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), la corresponsione di rendita per Invalidità, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale, autonomo e distinto da quello di pubblico impiego (nonostante il cumulo, da parte dell'amministrazione, delle qualità di datore di lavoro e di assicuratore), e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario. (Conf 5730/87, mass n 454149; (Conf 6560/86, mass n 448710; (Conf 2990/86, mass n 446000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)