Sez. 1, Sentenza n. 4719 del 27/05/1987 (Rv. 453362 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - PROCEDURA - AMBITO DI APPLICAZIONE - SCRITTURE DI TERZI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - PROCEDURA - AMBITO DI APPLICAZIONE - SCRITTURE DI TERZI - ESCLUSIONE.*
La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (art. 214 - 220 cod. proc. civ.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto. Pertanto alle scritture di terzi estranei la procedura anzidetta non è applicabile e la parte che della scrittura intende avvalersi è tenuta a provarne la veridicità formale senza di che essa non assume alcun rilievo probatorio specie in Mancanza di altri concordanti elementi indiziari. (V 5675/80, mass n 409522; (Conf 3322/83, mass n 428216; (Conf 2342/70, mass n 348546).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)