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Sez. 1, Sentenza n. 20350 del 25/05/2006 Cc. (dep. 14/06/2006) Rv. 234668 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Sospensione provvisoria - Decisione intervenuta entro il termine di 30 giorni - Annullamento successivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234668-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il provvedimento di sospensione della misura alternativa adottato dal Magistrato di sorveglianza non perde efficacia quando la decisione del Tribunale di sorveglianza intervenga nel termine di 30 giorni e annulli la sospensione disposta, in quanto l'art. 51 ter O.P. prevede la perdita di efficacia del provvedimento "de quo" soltanto nel caso in cui non sia stato rispettato il termine stabilito e non anche quando vi sia stata pronuncia di annullamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)