Sez. 1, Sentenza n. 38021 del 25/05/2016 Cc. (dep. 13/09/2016) Rv. 268006 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Sospensione provvisoria - Decisione intervenuta entro il termine di 30 giorni - Annullamento successivo - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di sospensione della misura alternativa (nella specie, detenzione domiciliare) perde efficacia soltanto se nel termine di trenta giorni non intervenga la decisione confermativa del Tribunale di sorveglianza, a nulla rilevando l'eventuale successivo annullamento di quest'ultima, in quanto gli effetti della sospensiva perdurano sino alla nuova deliberazione in sede di rinvio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)