Sez. 1, Sentenza n. 7526 del 04/06/2001 (Rv. 547238 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazioni al ricorrente - Ricorrente costituito personalmente senza dichiarazione di domicilio nel comune del giudice procedente - Notificazione eseguita mediante deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - Legittimità - Condizioni e limiti - Notificazioni interne al procedimento - Ammissibilità - Notificazione dell'impugnazione - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il combinato disposto degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 - che, nel disciplinare l'opposizione alle ordinanze/ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, dispongono che l'opposizione stessa si propone mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata; che l'opponente può stare in giudizio di persona; che il ricorso deve contenere, in mancanza di nomina di un difensore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del ricorrente nel comune del giudice adito; che, in mancanza dell'una o dell'altra circostanza ora indicata, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria - va interpretato nel senso che le notifiche presso la cancelleria predetta possono considerarsi legittimamente compiute soltanto con riferimento agli atti interni al procedimento, e non anche rispetto all'impugnazione, la cui notificazione deve, pertanto, ritenersi giuridicamente inesistente se non compiuta ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)