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Sez. L, Sentenza n. 4781 del 09/03/2004 (Rv. 570913 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Principi di legalità, irretroattività, divieto di interpretazione analogica - Applicazione - Conseguenze - Comportamento sanzionabile ai sensi della legge vigente ai tempi dell'illecito - Successiva introduzione di una normativa più favorevole - Applicabilità della norma più favorevole - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570913-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano ritenersi tali "ab origine".

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)