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Sez. L, Sentenza n. 9889 del 11/05/2005 (Rv. 581278 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni in materia di previdenza e assistenza - Abolizione ex art. 116, comma primo, legge n. 388 del 2000 - Retroattività - Esclusione - Limiti temporali rilevanti - Atto od omissione costitutivi della violazione - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581278-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In materia d'illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità e d'irretroattività, risultante dall' art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole. Ne consegue che, ai fini dell'applicabilità della disposizione recata dall'art. 116, comma primo, della legge n. 388 del 2000, che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria" - e che non opera retroattivamente, non contenendo elementi di segno contrario, - momento determinante per delimitare lo spazio temporale della nuova normativa è l'atto, pur omissivo, con cui l'infrazione è commessa, atteso che l'ordinanza - ingiunzione non è esercizio di un potere, né espressione di un provvedimento amministrativo, sebbene atto meramente esecutivo preordinato alla riscossione di un credito sorto per effetto della violazione commessa; e, d'altra parte, il ritenere che lo spazio temporale d'applicazione della nuova legge sia fissato dalla comunicazione dell'ordinanza-ingiunzione assegnerebbe all'amministrazione, attraverso la scelta del tempo di comunicazione dell'atto, la scelta della norma da applicare, in contrasto con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e il principio costituzionale d'imparzialità della funzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)