Sez. U, Sentenza n. 2876 del 11/05/1984 (Rv. 434929 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDA INERENTE AL RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - SOPPRESSIONE DI QUESTO ENTE E PASSAGGIO DEL LAVORATORE ALLE DIPENDENZE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ANTERIORI ALLA PROPOSIZIONE DELLA PREDETTA DOMANDA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - EVENTUALE SUCCESSIONE DELL'ENTE ECONOMICO NEI DEBITI DERIVANTI DAL RAPPORTO PRIVATISTICO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDA INERENTE AL RAPPORTO DI LAVORO CON UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - SOPPRESSIONE DI QUESTO ENTE E PASSAGGIO DEL LAVORATORE ALLE DIPENDENZE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ANTERIORI ALLA PROPOSIZIONE DELLA PREDETTA DOMANDA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - EVENTUALE SUCCESSIONE DELL'ENTE ECONOMICO NEI DEBITI DERIVANTI DAL RAPPORTO PRIVATISTICO - IRRILEVANZA.*
La giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda inerente al rapporto di lavoro con un ente pubblico economico (nella specie, consorzio di bonifica montana), non resta esclusa per il fatto che, prima della proposizione della domanda medesima, il suddetto ente sia stato soppresso, con il passaggio del lavoratore alle dipendenze di un ente pubblico non economico (nella specie, comunità montana), qualora - sostituito il rapporto privatistico con il primo ente, risolto in data anteriore a quella soppressione, con un nuovo ed autonomo rapporto di pubblico impiego con il secondo -, la controversia investa istanze attinenti soltanto al risolto rapporto privatistico, restando a tal fine irrilevante che degli eventuali debiti che da esso derivino a carico del soppresso ente economico debba rispondere, in qualità di successore a titolo universale, l'ente non economico. (V 2698/81, mass n 413456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)