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Sez. U, Sentenza n. 4128 del 17/06/1988 (Rv. 459213 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - SOPPRESSIONE - SUCCESSIONE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459213-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - SOPPRESSIONE - SUCCESSIONE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda della indennità di fine rapporto relativa a prestazioni lavorative svolte alle dipendenze di un ente pubblico economico (nella specie, consorzio di bonifica montana della val di sieve), non è esclusa per il fatto che della relativa obbligazione, a seguito della soppressione dell'ente suddetto, debba rispondere, in qualità di successore a titolo universale dell'ente soppresso, un ente pubblico non economico (nella specie, comunità montana, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge regione Toscana 23 dicembre 1977 n. 83) qualora la soppressione dell'ente sia intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avendo la domanda titolo nel pregresso, ed ormai risolto, rapporto di natura privatistica. (V 2876/84, mass n 434929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 23/12/1977 num. 83 art. 28, Legge Reg. Toscana 23/12/1977 num. 83 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)