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Sez. L, Sentenza n. 396 del 17/01/1981 (Rv. 410858 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER NULLITA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONE - PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA COLLEGIALE DI UN NUMERO DI MAGISTRATI MAGGIORE DI QUELLO NECESSARIO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA DI IDENTIFICARE I COMPONENTI IL COLLEGIO AI FINI DELLA RICUSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410858-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER NULLITA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONE - PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA COLLEGIALE DI UN NUMERO DI MAGISTRATI MAGGIORE DI QUELLO NECESSARIO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA DI IDENTIFICARE I COMPONENTI IL COLLEGIO AI FINI DELLA RICUSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art 51 n 1 cod proc civ (interesse personale nella causa od in altra vertenza su identica questione di diritto) non puo essere invocata in Sede di impugnazione, a fondamento della nullita della sentenza, se non sia stata proposta al riguardo istanza di ricusazione. Nè la possibilita di identificare a tal fine i componenti del collegio viene meno quando all'udienza collegiale abbia partecipato un numero di magistrati maggiore di quello necessario, perché in tal caso la composizione del collegio o viene indicata dal Presidente o emerge dall'anzianita dei partecipanti all'udienza essendo chiamati a comporre il collegio, con il relatore, i giudici più anziani. (Conf 5923/79, mass n 402599; (Conf 5752/79, mass n 402380, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)