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Sez. 6, Sentenza n. 1365 del 05/12/2018 Cc. (dep. 11/01/2019) Rv. 274840 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Limiti all’impugnazione – Erronea individuazione del reato più grave in caso di continuazione – Conseguenze – Illegalità della pena applicata – Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione anche a seguito dell’introduzione dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274840-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, l'erronea individuazione del reato più grave, punito con pena congiunta, cui consegua l'aumento di detta pena a titolo di continuazione con reato punito con la sola detenzione, determina l'illegalità della pena, con la conseguente possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 1031 art. 1 com. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)