Sez. 1, Sentenza n. 2745 del 25/02/2002 (Rv. 552528 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Termine previsto dal T.U. sull'immigrazione per la relativa richiesta - Carattere perentorio - Limiti - Cause ostative previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Convivenza con parenti entro il quarto grado e lo stato di gravidanza - Prova - Onere a carico dell'interessato - Sussistenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, entro il quale lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno al questore della provincia in cui si trovi, ha carattere perentorio e la sua inosservanza è sanzionata dal successivo art. 13, secondo comma, lett. b), dello stesso decreto legislativo, con l'espulsione amministrativa, a meno che il ritardo nella richiesta sia dipeso da forza maggiore ovvero ricorrano eventuale cause ostative specificamente e tassativamente indicate all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 286 del 1998 (tra cui la convivenza con parenti entro il quarto grado e lo stato di gravidanza), la cui sussistenza, non prevedendo il suindicato art. 5 un'attività "istruttoria" del Questore in ordine alle ragioni della mancata osservanza di tale termine, deve essere tuttavia comprovata dall'interessato, in base a circostanze specifiche, prima dell'emissione del decreto di espulsione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)